“Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19”.
Ai sensi del citato DL tutto il personale scolastico è tenuto a possedere ed esibire a richiesta il proprio Green Pass (GP) o Certificazione verde.
Per effetto del Decreto Legge 10 settembre 2021, n. 122 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale” fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19.
In particolare, rientrano nell’obbligo sancito dal DL 122:
- Tutto il personale scolastico (docente e non docente);
- I fornitori/tecnici, il personale addetto alle pulizie e al servizio mensa
- I genitori/tutori degli allievi/e
- I visitatori occasionali
- Chiunque, a vario titolo, accede all’Istituto durate le attività scolastiche
La disposizione non si applica:
- ai bambini, agli alunni e agli studenti nonché ai frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS)
- ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute
Il luogo in cui viene rilevata la validità del Green Pass e registrato l’accesso è l’ingresso: il personale è autorizzato a verificare la validità del Green pass mediante App VerificaC19